Sentenza della Cassazione n. 32914 dell’8.11.2022
L’assegno di mantenimento è una somma economica di sostentamento erogata al coniuge che ha redditi insufficienti per adempiere alle proprie necessità. Così non è, nel caso di specie. Emerge dagli atti di causa e dalle dichiarazioni rese dalla moglie che la stessa è economicamente autosufficiente, difatti svolge un lavoro come impiegata amministrativa… La somma che un ex coniuge corrisponde all’altro dopo la separazione, o il divorzio, deve essere determinato dall’inadeguatezza dei mezzi e dall’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive pena la cancellazione dell’importo perché l’ex moglie “dispone di redditi’ e ha” capacità di dedicarsi all’attività lavorativa”.
L’impugnata ordinanza non ha minimamente tenuto conto del carico economico” che grava sull’odierno reclamante e delle sue “effettive possibilità economiche” ma soprattutto anche “delle condizioni economiche e patrimoniali della Sig.ra (omissis… ).
A tal riguardo, con Sentenza n. 32914 dell’8.11.2022, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito il principio, secondo il quale l’assegno di separazione e/o divorzio versato all’ex coniuge può essere ripetibile “ab initio” qualora non ci siano i presupposti per ottenere il diritto al mantenimento, quali “lo stato di bisogno” o l’addebito.
La Corte, infatti, nel decidere su un assegno di mantenimento e divorzile aveva stabilito che “sin dalla richiesta di modifica delle condizioni della separazione non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento, revocando, in tal modo, i provvedimenti provvisori adottati in primo grado e condannando la ex moglie alla restituzione delle somme già percepite. La condannata alla restituzione si rivolgeva quindi alla Suprema Corte proponendo ricorso anche sulla base della falsa applicazione degli art. 156 e 445 c.c. “stante la natura alimentare dell’assegno di matenimento.
L’assegno di mantenimento è una somma economica di sostentamento erogata al coniuge che ha redditi insufficienti per adempiere alle proprie necessità. Così non è, nel caso di specie. Emerge dagli atti di causa e dalle dichiarazioni rese dalla moglie che la stessa è economicamente autosufficiente, difatti svolge un lavoro come impiegata amministrativa… La somma che un ex coniuge corrisponde all’altro dopo la separazione, o il divorzio, deve essere determinato dall’inadeguatezza dei mezzi e dall’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive pena la cancellazione dell’importo perché l’ex moglie “dispone di redditi’ e ha” capacità di dedicarsi all’attività lavorativa”.
L’impugnata ordinanza non ha minimamente tenuto conto del carico economico” che grava sull’odierno reclamante e delle sue “effettive possibilità economiche” ma soprattutto anche “delle condizioni economiche e patrimoniali della Sig.ra (omissis… ).
A tal riguardo, con sentenza n. 32914 dell’8.11.2022, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito il principio, secondo il quale l’assegno di separazione e/o divorzio versato all’ex coniuge può essere ripetibile “ab initio” qualora non ci siano i presupposti per ottenere il diritto al mantenimento, quali “lo stato di bisogno” o l’addebito.
La Corte, infatti, nel decidere su un assegno di mantenimento e divorzile aveva stabilito che “sin dalla richiesta di modifica delle condizioni della separazione non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento, revocando, in tal modo, i provvedimenti provvisori adottati in primo grado e condannando la ex moglie alla restituzione delle somme già percepite. La condannata alla restituzione si rivolgeva quindi alla Suprema Corte proponendo ricorso anche sulla base della falsa applicazione degli art. 156 e 445 c.c. “stante la natura alimentare dell’assegno di mantenimento.