Corte di Cassazione n. 20026/2024 sulla riduzione della pena per mancato accesso al rito abbreviato

Ridotta la pena di un terzo perché l’imputato non ha potuto accedere al rito abbreviato.

L’art. 628-bis c.p.p., introdotto dalla Cartabia, stabilisce che, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Cassazione assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra e solo in questo caso, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna.

La vicenda:

  • con atto di appello, l’imputato chiedeva all’On Corte adita di essere giudicato con rito abbreviato, proponendo alla Corte di merito, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli  175 e 603 c.p.p., nella parte in cui non consentivano all’imputato restituito in termini per l’impugnazione, per omessa conoscenza del procedimento, <di esercitare in grado di appello le facoltà di cui  agli artt. 438, 468,491 c.p.p., riguardo proprio alla possibilità di accedere al giudizio abbreviato>;
  • la Corte d’Appello dichiarava inammissibile la richiesta dell’imputato; pertanto, l’imputato veniva giudicato in appello con rito ordinario, concluso con la conferma della sentenza di primo grado.
  • L’imputato proponeva richiesta ex art. 628-bisp.p. facendo notare l’incidenza della violazione accertata, con sentenza del 31.08.2023, dalla CEDU Corte Europea per i diritti dell’uomo sul presupposto che:
  • nel corso del giudizio innanzi alla stessa Corte, il governo italiano aveva formulato una dichiarazione unilaterale con la quale aveva riconosciuto la sussistenza della violazione denunciata, offrendo una somma a titolo di compensazione e che il richiedente si trovava in stato detentivo proprio in esecuzione della sentenza dei cui effetti pregiudizievoli si chiede l’eliminazione.

-A seguito di ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione  la stessa sanciva che il mancato accesso dell’imputato al giudizio abbreviato costituisce una violazione accertata dalla CEDU che, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza pronunciata: la mancata celebrazione di questo rito, infatti, si è tradotta non in una minor garanzia per l’imputato, ma in un più grave e severo trattamento sanzionatorio, non operando la riduzione di un terzo prevista  dall’art. 442, comma2, c.p.p..  Pertanto, in ragione di tale violazione, la sentenza di appello dovrebbe essere revocata per la celebrazione del giudizio abbreviato. Tuttavia, si legge nella sentenza in commento, la Cassazione non ritiene necessario procedere in questi termini, in quanto «l’interesse ad essere giudicato con il rito in esame, costantemente espresso dal richiedente sia innanzi alla Corte di appello che in sede convenzionale, può trovare effettiva e compiuta soddisfazione, nei termini indicati dalla stessa Corte EDU, con la riduzione di un terzo della pena ad opera di questo Collegio di legittimità».-
È lo stesso art. 628 bis c.p.p. a stabilire che, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte di Cassazione assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra (e solo in questo caso), la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna.
 Per questi motivi, con sentenza n. 20026 del 21 maggio 2024, la Suprema Corte annulla senza rinvio la decisione impugnata limitatamente alla determinazione della pena. [ Corte di Cassazione. sez. III Penale, sentenza (ud. 8 marzo 2024) 21 maggio 2024, n. 20026].

Leave a Comment