Sentenza della Cassazione n. 14287/2024 sulla pensione di reversibilità

 LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ NON SI TRASMETTE AGLI EREDI.

La vicenda inizia con il ricorso depositato da un erede, al fine dell’ottenimento del beneficio relativo alla pensione di reversibilità. In prima battuta la Corte d’Appello di Napoli riformava la pronuncia di primo grado ed accoglieva la domanda di pensione di reversibilità proposta  nei confronti dell’INPS (avendo accertato l’inabilità al lavoro dell’appellante e la vivenza a carico della madre al momento del decesso).
Di contro  la Suprema Corte di Cassazione Sez. Lav.. provvedeva a dichiarare il ricorso di cui sopra  fondato; così richiamando l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “ la pensione di reversibilità opera in favore dei superstiti del titolare di pensione ,mentre si deve escludere che, alla morte del titolare della pensione di reversibilità, essa sia trasmessa direttamente in capo ai superstiti poiché non spetta di diritto “.  Secondo la Suprema Corte era stato falsamente applicato l’art. 22 cit. senza accertare se sussistessero i presupposti costitutivi della fattispecie legale e non considerando, in particolare, il fatto che la madre dell’appellante fosse titolare di pensione di reversibilità per decesso del marito, e non di pensione diretta da qui l’accoglimento del ricorso proposto dall’INPS. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza (ud. 13 marzo 2024) 22 maggio 2024, n. 14287 .

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