Sentenza della Cassazione n. 38020/2021 sul randagismo
DANNI PRODOTTI DAL FENOMENO DEL RANDAGISMO-
Vi è contrasto ( come al solito!) in giurisprudenza : PROVIAMO A FARE CHIAREZZA :
RESPONSABILITA’ DELL’ASP?
La sentenza n. 38020/2021 depositata dalla Cassazione il 2.12.2021 introduce un chiarimento fondamentale per i danneggiati nei casi di incidenti stradali o danni in generale causati dal c.d. “ fenomeno del randagismo”, liberando, gli ignari danneggiati dell’onere richiesto ( da diversi tribunali!), di dimostrare che in precedenza altri avessero segnalato il problema in quella data zona per dimostrare l’omessa custodia del soggetto a cui si domanda il risarcimento. Invero la Suprema Corte statuisce che : dei danni causati a terzi da cani randagi deve rispondere il soggetto deputato a catturarli, in genere l’Azienda Sanitaria attraverso il proprio servizio Veterinario. Non rileva che prima del fatto in questione non siano arrivate segnalazioni all’ente preposto circa la presenza di cani vaganti non tatuati, per il semplice fatto che i controlli e gli interventi sono obbligatori per legge.
RESPONSABILITA’ O CO-RESPONSABILITA’ DEL COMUNE ?
Il Comune è co-responsabile per i danni procurati da cani randagi sul proprio territorio: non può sottrarsi alla richiesta di risarcimento se chiamato in causa.
La Corte di Cassazione, tornata ad occuparsi della questione della responsabilità per i danni cagionati da cani randagi, ha ribadito con la sentenza n. 17528 del 23/08/2011. La vicenda trae origine dai danni richiesti da una signora di Meta di Sorrento che vittima di “ c.d. danni fisici” ad opera di un cane randagio .
Il principio della “corresponsabilità” dei Comuni nello svolgimento dei compiti di organizzazione, prevenzione e controllo del randagismo sul proprio territorio, considerato che anche su di essi grava l’obbligo di “adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danno alle persone nel territorio di competenza”.
Il ragionamento con cui la Corte di Cassazione ha deciso a favore della ricorrente, muove dalla Legge n. 281/1991, la legge quadro sugli animali da affezione, che demanda alle rispettive regioni il compito di disciplinare la materia.
Scarica la Legge Regionale N° 6 del 25-01.1993 della Regione Basilicata ( Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo. Istituzione anagrafica canina e protezione degli animali di affezione) .
Avv. Monica Gregoriano
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